Modulistica

EDUCAZIONE PARENTALE

Le principali norme di riferimento:

Artt. 111 e seguenti d.lgs 497/1994;
Artt. 1 commi 4 e 5 d.lgs 76/2005;
Artt. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6 d.lgs 59/2004;
Artt. 192/193 TU 297/1994;
Art. 3 legge 169/2008;
DM 489/2001.

1)Comunicazione annuale

L’art. 1 comma 4 del dl.g.s. 76/2005 (“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione a norma dell’art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003”) prevede che:
“I genitori, o che ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli”.
Secondo l’art. 5 del d.lgs 76/2005:
“Responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formativa.
Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione…………..provvedono:

  • il Comune ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
  • il dirigente dell’istituzione scolastica…. presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
  • la provincia, attraverso i servizi per l’impiego in relazione alla funzioni di loro competenza a livello territoriale;
  • i soggetti che assumo, con il contratto di apprendistato… i giovani tenuti all’assolvimento dell’obbligo scolastico….e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni rispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro”.
  • La comunicazione per l’educazione parentale, insieme alla richiesta di ritiro da scuola, verrà mandata al sindaco del comune e al direttore della scuola di residenza, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, o direttamente alla segreteria scolastica, chiedendo il numero di protocollo.
  • La comunicazione va effettuata annualmente.
    Le norme non prevedono alcun termine entro il quale effettuare tale comunicazione.
    In ogni momento dell’anno i genitori possono scegliere la istruzione paterna per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria.
    E’ in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, se possibile, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche.

modulo – Dichiarazione-Educazione-Parentale

  • Richiesta per il ritiro da scuola, da mandare all’istituto dove risulta già iscritto il figlio:

modulo – ritiro-da-scuola

2)Esami di idoneità e di Stato:

L’art. 8 del d.lgs 59/2004 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione” relativo alla valutazione nella scuola primaria, al quarto comma prevede che:
“Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”.

Lo stesso d. lgs 59/2004 all’art. 11 relativo a “valutazione, scrutini ed esami” nella scuola secondaria di primo grado, ai commi 5 e 6 prevede che:
“Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
All’esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell’anno in corso compiano ventitre anni di età”.

L’art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede che : “Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali , pareggiati o legalmente riconosciuti, l’accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità”.

  • Richiesta esame di idoneità :

La domanda per l’esame di idoneità alla classe successiva va presentata entro il 30 Aprile.

modulo – richiesta_esame_privatista

  • Richiesta esame di terza media:

La domanda va presentata entro il 20 Marzo.

modulo – richiesta_esame_terza_media

  • Richiesta esame di maturità:

La domanda di partecipazione alla maturità 2022 ,va presentata dal 16 novembre al 6 dicembre.

modulo – Richiesta_esame_di_maturità